AVS/AI – Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Chiunque viva e lavori in Svizzera o vi abbia vissuto e lavorato in precedenza, ha versato contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI). Una volta raggiunta l’età di pensionamento in Svizzera, potrà pertanto richiedere una rendita. Le beneficiarie e i beneficiari di una rendita sono soggetti all’obbligo di informazione nei confronti della propria cassa di compensazione. Vengono effettuate verifiche dell’esistenza in vita per evitare qualsiasi abuso delle prestazioni versate.
In Svizzera, la previdenza di vecchiaia, superstiti e invalidità si basa sul sistema dei tre pilastri:
- il primo pilastro, o assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione generale obbligatoria per tutti che serve a coprire i bisogni vitali delle e degli assicurati;
- il secondo pilastro, detto previdenza professionale (PP), è obbligatorio per le lavoratrici e i lavoratori e ha lo scopo di garantire, insieme al primo pilastro, il mantenimento del livello di vita precedente al momento del pensionamento;
- il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza individuale.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS: la sicurezza sociale in Svizzera
Certificato di esistenza in vita
Il controllo annuale relativo all’esistenza in vita delle persone titolari di una pensione AVS/AI sarà modificata a partire dal 1. gennaio 2022. I certificati di esistenza in vita e stato civile non verranno più inviati a tutti gli assicurati. Gli interessati saranno informati tramite una lettera dalla Cassa svizzera di compensazione CSC e dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero UAIE. La lettera viene inviata nel mese che precede il mese nel quale abitualmente avete ricevuto il certificato di vita e stato civile (esempio: invio del certificato di vita e stato civile a gennaio = invio della lettera a dicembre). Contattateci tramite email (roma.cosolato@eda.admin.ch oppure milano@eda.admin.ch) nel caso in cui non avete ricevuto né la lettera né il certificato di vita e stato civile.
Link
- Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS, RS 831.10
- Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, LAI, RS 831.20
- Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OAF, RS 831.111
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali: assicurazioni sociali internazionali